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Public Health

Articoli trattati

Il regolamento prevede disposizioni che si applicano sia ai biocidi sia a miscele o articoli (che rientrano nella definizione di "articolo trattato") contenenti o trattati con biocidi.

In particolare, le miscele o gli articoli possono essere trattati unicamente con principi attivi che sono stati approvati a tale scopo nell'UE. Si tratta di un cambiamento significativo rispetto al precedente sistema, in cui miscele o articoli importati da paesi extra UE potevano essere trattati con principi attivi non autorizzati nell'UE.

Etichettatura e informazioni sugli articoli trattati

Il regolamento prevede l'etichettatura degli articoli trattati da parte dei produttori e importatori quando:

  • ne vengono segnalate le proprietà biocide, oppure
  • il principio attivo utilizzato per trattare l'articolo è stato approvato subordinatamente a disposizioni specifiche di etichettatura al fine di tutelare la salute umana, la salute degli animali e l'ambiente.

L'etichettatura è inoltre necessaria se utile per proteggere l'uomo, gli animali e l'ambiente dai rischi legati al trattamento biocida.

Il regolamento consente ai consumatori di chiedere al fornitore informazioni sul trattamento biocida applicato all'articolo. Tali informazioni devono essere fornite entro 45 giorni e gratuitamente.

Misure transitorie

Il testo prevede una serie di misure transitorie per facilitare il passaggio dal sistema della direttiva a quello del regolamento, per inserire l'ECHA nel quadro normativo sui biocidi e per tutelare i diritti acquisti ai sensi della direttiva.