Il regolamento prevede disposizioni che si applicano sia ai biocidi sia a miscele o articoli (che rientrano nella definizione di "articolo trattato") contenenti o trattati con biocidi.
In particolare, le miscele o gli articoli possono essere trattati unicamente con principi attivi che sono stati approvati a tale scopo nell'UE. Si tratta di un cambiamento significativo rispetto al precedente sistema, in cui miscele o articoli importati da paesi extra UE potevano essere trattati con principi attivi non autorizzati nell'UE.
Etichettatura e informazioni sugli articoli trattati
Il regolamento prevede l'etichettatura degli articoli trattati da parte dei produttori e importatori quando:
- ne vengono segnalate le proprietà biocide, oppure
- il principio attivo utilizzato per trattare l'articolo è stato approvato subordinatamente a disposizioni specifiche di etichettatura al fine di tutelare la salute umana, la salute degli animali e l'ambiente.
L'etichettatura è inoltre necessaria se utile per proteggere l'uomo, gli animali e l'ambiente dai rischi legati al trattamento biocida.
Il regolamento consente ai consumatori di chiedere al fornitore informazioni sul trattamento biocida applicato all'articolo. Tali informazioni devono essere fornite entro 45 giorni e gratuitamente.
Misure transitorie
Il testo prevede una serie di misure transitorie per facilitare il passaggio dal sistema della direttiva a quello del regolamento, per inserire l'ECHA nel quadro normativo sui biocidi e per tutelare i diritti acquisti ai sensi della direttiva.